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Coronavirus, tutti i divieti previsti nel nuovo decreto del Governo

Coronavirus, tutti i divieti previsti nel nuovo decreto del Governo

Nella serata di ieri è stato diffuso il nuovo decreto firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte con le misure - da applicare in tutto il territorio nazionale - per evitare la diffusione del coronavirus. Il decreto si compone di quatto articoli e racchiude tutte le disposizioni da adottare, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. Vediamo nel dettaglio quanto è stato previsto dal Governo in termini di sospensioni e limitazioni. 

STOP ALLE SCUOLE SINO AL 15 MARZO - La decisione che ha fatto maggiormente discutere è stata quella di sospendere sino al 15 marzo i "servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani". 

"Sono esclusi dalla sospensione - si legge nel decreto - i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa". 

DIDATTICA A DISTANZA - "I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità". 

Misure valevoli anche per le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, che "successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico"

OBBLIGO DI CERTIFICATO MEDICO DOPO 5 GIORNI DI ASSENZA - "La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti"

NIENTE GITE SCOLASTICHE - "Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"

SOSPENSIONE DEI CONGRESSI MEDICI - "Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale"

SOSPENSIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI - "Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza"  

EVENTI SPORTIVI A PORTE CHIUSE - "Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico-sanitarie". 

LIMITI ALL'ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO - "È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione"

RACCOMANDAZIONE AGLI ANZIANI -  "È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"

MISURE DI PREVENZIONE - Nel decreto si affida ai sindaci e alle associazioni di categoria di promuovere "la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui  anche presso gli esercizi commerciali". 

Le stesse disposizioni valgono anche per "nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico".

Ecco il link con il testo completo del decreto 

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