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Cliente senza mascherina, commesso si rifiuta di servirlo: illegittimo il licenziamento

Cliente senza mascherina, commesso si rifiuta di servirlo: illegittimo il licenziamento

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i contratti di lavoro e nello specifico l’incidenza del Covid-19 in tali rapporti. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “E’ possibile rifiutarsi di servire un cliente sprovvisto della dovuta mascherina ed a quali rischi lavorativi si può andare incontro?”. 

Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una situazione che in tale periodo di pandemia può accadere.

A tal proposito risulta utile riportare il caso giuridico rappresentato da un’azienda che aveva licenziato il proprio dipendente addetto alla vendita per non aver concluso la transazione alla cassa ad un cliente che si rifiutava di indossare la mascherina.

Tale condotta, secondo l’azienda, avrebbe violato gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, oltre ad avere danneggiato l’immagine dell’azienda; da parte sua, il lavoratore si difendeva sostenendo come sia stato il cliente a danneggiare l’immagine dell’azienda, posto che aveva dato addirittura del “ladro” a lui e al titolare del market.

La vicenda investita dal Tribunale del Lavoro, il quale respingeva l’opposizione alla reintegrazione nel posto di lavoro proposta dall’azienda, evidenziando che il cliente si era avvicinato al dipendente senza mascherina o altro dispositivo similare, che il commesso lo aveva informato che avrebbe potuto avvicinarsi coprendo il viso con il collo della felpa e che a tale invito il cliente aveva reagito affermando che “le mascherine le indossano i malati”, dando del ladro al dipendente e all’azienda e minacciando di chiamare la Polizia. 

In tali elementi il Tribunale non ha rinvenuto la sussistenza di alcuna offesa grave alla dignità ovvero di un grave pregiudizio per gli interessi del titolare del market, ritenendo la reazione del lavoratore «giustificata dall’esasperazione per una condotta altrui omissiva, denotante ignorante sottovalutazione del fenomeno pandemico, accompagnata da frasi villane e sprezzanti della salute propria e degli altri clienti, oltreché del cassiere». 

Pertanto, la condotta del commesso non è idonea a ledere la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, non integrando dunque violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. e nemmeno giusta causa di licenziamento, considerando che il lavoratore si è limitato ad esercitare il proprio diritto a svolgere la prestazione in condizioni di sicurezza; del resto, il Tribunale evidenziava, inoltre che, «L’esimente dello stato di necessità gli consentiva anche di astenersi dal lavoro poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva ad un rischio di danno alla persona».

Per tali ragioni, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: “Il lavoratore che si rifiuta di servire il cliente che non indossa la mascherina esercita il proprio diritto (costituzionalmente tutelato) a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza, considerando che essa lo esporrebbe ad un rischio di danno alla persona, senza comportare tale azione alcuna violazione al dovere di fedeltà e nemmeno giusta causa di licenziamento” (Tribunale di Arezzo, sez. Lavoro, sentenza n. 9/21; depositata il 13 gennaio 2021).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                           

 

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