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Schiamazzi notturni in un pub del centro storico: c'è la condanna al gestore

Schiamazzi notturni in un pub del centro storico: c'è la condanna al gestore

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti di vicinato, e, soprattutto, i disturbi che potrebbero sorgere.

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Il titolare di un pub potrebbe andare incontro ad una responsabilità penale a causa degli schiamazzi notturni dei propri clienti?”.

Tale circostanza ci offre la possibilità di far chiarezza riguardo ad una fattispecie molto dibattuta nei rapporti di vicinato soprattutto nei centri storici delle città, e a tal proposito, la Suprema Corte recentemente ha avuto modo di pronunciarsi in una vicenda i cui protagonisti sono stati il titolare di un pub imputato del reato di cui all’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle parsone) ed alcuni vicini quali parti civili costituite.

La Corte di Cassazione ha subito evidenziato come, nel caso di esercizi commerciali aperti al pubblico, debba essere riconosciuto in capo al titolare l'esistenza di una «posizione di garanzia», cui è correlato l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti in maniera eccessiva dalla propria clientela (Cass., n. 22142 del 08/05/2017).

Tale obbligo, che si sostanzia nel doveroso esercizio di un potere di controllo, è configurabile rispetto alle condotte poste in essere da parte dei clienti sia che si trovino all'interno del locale, sia per gli schiamazzi e i rumori dagli stessi prodotti all'esterno del locale: la veste di titolare della gestione dell'esercizio pubblico, infatti, comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento, come l'attuazione dello "ius excludendi" e il ricorso all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica.

Infine, i Giudici precisano che la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, «sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluni se ne possano lamentare» (Cass., n. 2258 del 17/11/2020). 

In altre parole, non è necessario che tutti i residenti sulla via limitrofa al locale percepiscano il rumore come superante la soglia di normale tollerabilità, essendo sufficiente che solo alcuni di essi ne abbiano subito turbamento nelle occupazioni e nel riposo e che altri potrebbero subirne altrettanto.

Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità e in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Integra il delitto di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all'art. 659 c.p., la condotta del gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso all'Autorità od allo "ius excludendi" che la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme di tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica”(Cass. Pen., sentenza n. 24397/2022).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                      

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