Macerata, sei mesi di pratica anticipata per i laureandi di Giurisprudenza
L’Università di Macerata, rappresentata dal rettore Francesco Adornato e l’Ordine degli Avvocati, con la presidente Maria Cristina Ottavianoni, hanno sottoscritto una convenzione che permetterà agli studenti dell’ultimo anno di Giurisprudenza di anticipare sei dei diciotto mesi previsti per il tirocinio di accesso alla professione. In sostanza, fermo restando la durata del tirocinio, che rimane di 18 mesi, il periodo di praticantato in uno studio legale può essere iniziato prima di finire gli studi e di prendere la laurea.
“L’Università di Macerata è fra le prime a firmare questo accordo. Giurisprudenza è la facoltà che da oltre sette secoli ha connotato l’Ateneo”, ha sottolineato il rettore Francesco Adornato. “Abbiamo due strade che si stanno incrociando – ha detto la presidente dell’Ordine Maria Cristina Ottavianoni -. Sia l’Università che l’Ordine degli avvocati sono particolarmente sensibili alla comunità civile”.
L’opportunità è stata introdotta nel 2012 dalla legge 247 e da un successivo decreto ministeriale del 2016, ma è stato necessario attendere febbraio di quest’anno per la stipula di una convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, che ha disciplinato lo svolgimento della pratica forense durante l’ultimo anno di studi universitari.
Il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimc si è attivato subito, quindi, per rendere effettiva in tempi rapidi questa possibilità, così da rispondere a un’esigenza espressa da tempo dalle rappresentanze studentesche. “Si tratta di un’opportunità vantaggiosa per chi è alla fine e qualifica ulteriormente il nostro Dipartimento – ha commentato il direttore Ermanno Calzolaio -, che si è posizionato all’undicesimo posto tra i 350 dipartimenti di eccellenza individuati recentemente dall’Anvur”.
Secondo l’accordo, come indicato nella convenzione quadro nazionale, per essere ammessi ad anticipare il primo semestre di tirocinio bisogna essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto e avere ottenuto il riconoscimento dei crediti in diritto privato, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea. Lo studente deve presentare al Consiglio dell’Ordine la domanda di iscrizione al registro dei praticanti indicando il professionista presso il quale svolgerà il tirocinio e il docente tutor. Il tirocinante dovrà, quindi, garantire la proficua prosecuzione del corso di studi e l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore a settimana.
L’avvocato, da parte sua, garantirà l’effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento del tirocinante nell’assistenza alle udienza, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie. “Imparare a relazionarsi col lavoro per poi tornare agli studi permette anche di proseguire questi ultimi in un’ottica differente, data dall’approccio pratico”, ha evidenziato Pamela Carelli, segretario dell’Ordine.
Il numero delle udienze potrà essere ridotto da venti a dodici. Se il praticante non consegue la laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, potrà chiedere di sospendere il tirocinio per un periodo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti. Al termine del semestre lo studente dovrà redigere una relazione, siglata anche dall’avvocato e dal tutor accademico, da depositare presso il Consiglio dell’Ordine, che rilascerà, sulla base delle verifiche, un attestato di tirocinio semestrale.
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