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Sisma, rimborso spese trasloco ai terremotati. Tutti i dettagli dell'ordinanza

Sisma, rimborso spese trasloco ai terremotati. Tutti i dettagli dell'ordinanza

Il Comune di Tolentino rende noto che coloro i quali abbiano avuto l’abitazione inagibile, classificata con scheda AEDES “E”, possono chiedere il contributo per le spese di trasloco o di eventuale deposito dei mobili. Il contributo - nel limite massimo di euro 1.500,00 - è regolato dall’Ordinanza n. 21 del 28/04/2017 del Commissario per la ricostruzione, scaricabile sul sito del Comune, con allegato il modello di domanda che dovrà essere presentata per l’inoltro al competente Ufficio territoriale speciale per la ricostruzione, all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Tolentino ubicato in pizza Martiri di Montalto, telefono 0733.901321.

Queste le modalità di riconoscimento del contributo in favore dei soggetti la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell’abitazione dichiarata inagibile e sgomberata.

Il contributo è riconosciuto:

a) in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E che, alla data degli eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale;

b) in favore del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario, purché alla data degli eventi sismici adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore del comodatario o dell'assegnatario, in caso di unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici che hanno determinato l’inagibilità totale dell’unità immobiliare.

Il contributo è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che per l’esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 2016. 2. In ogni caso, il contributo di cui al precedente comma non può superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di euro 1.500,00. 

Nelle ipotesi previste, il contributo è limitato alle sole spese di trasloco effettivamente sostenute e, in ogni caso, non può eccedere, per ciascun nucleo familiare, la somma di euro 750,00.

Ai fini della presente ordinanza, il nucleo familiare viene determinato, con riferimento alla data degli eventi sismici.

A pena di decadenza, la domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune del luogo ove si trova l’unità immobiliare dichiarata inagibile, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento, da parte dei soggetti delle spese relative all’attività di trasloco e/o di deposito temporaneo.

Alla domanda, redatta in conformità al modello, costituente l’allegato n. 1 alla presente ordinanza e reperibile sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, oltre che sul sito del Comune, devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: a) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, contenente l’indicazione degli estremi identificativi e della data del provvedimento di sgombero totale dell’abitazione, nonché la descrizione del numero e della tipologia dei beni mobili e/o dei suppellettili ubicati, alla data degli eventi sismici, nell’abitazione dichiarata inagibile e sgomberata; b) copia delle fatture e/o delle ricevute relative alle spese effettivamente sostenute per il trasloco e/o il deposito temporanei dei beni mobili e delle suppellettili; c) copia dei documenti di trasporto; d) copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle spese per il trasloco e/o per l’eventuale deposito temporaneo; e) copia dell’eventuale contratto di locazione, di usufrutto, di uso, di abitazione, di comodato ovvero di altro titolo legittimante l’utilizzazione dell’unità immobiliare come abitazione principale; f) copia del contratto o dei contratti relativi ad eventuali coperture assicurative per gli oneri ammessi a contributo ai sensi della presente ordinanza.

Relativamente alle spese per traslochi e/o per il deposito temporaneo dei beni mobili e dei suppellettili ammissibili a contributo e già sostenute dai soggetti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la domanda di contributo, corredata dai documenti previsti, deve essere presentata, a pena di decadenza, presso il Comune del luogo ove si trova l’unità immobiliare dichiarata inagibile entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Entro sette giorni dalla presentazione della domanda il Comune ne cura l’inoltro all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla documentazione prodotta dal richiedente, alla copia del provvedimento di sgombero totale dell’abitazione, nonché all’eventuale certificato di residenza.

L'Ufficio speciale per la ricostruzione, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande di contributo, come inoltrate dal Comune, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per l'accesso al contributo, nonché della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata, procede alla determinazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile.

L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica del contributo concesso, è comunicato al beneficiario, ove possibile anche a mezzo PEC, all’indirizzo indicato nella domanda di contributo. Con le stesse modalità è comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.

L'Ufficio speciale può richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte dell’Ufficio dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti.

L'Ufficio speciale può in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.

In caso di accoglimento della domanda, l’Ufficio speciale procede, entro venti giorni dall’invio della comunicazione, al pagamento del contributo riconosciuto.

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