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Scadenza termini schede Fast e Aedes, termini non perentori: arrivano i chiarimenti di Errani

Scadenza termini schede Fast e Aedes, termini non perentori: arrivano i chiarimenti di Errani

Così come attesi, sono arrivati i chiarimenti del Commissario per la Ricostruzione Vasco Errani riguardanti i problemi relativi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di contributo per i danni lievi alle abitazioni. Ad evidenziarlo è il sito sibilla-online.com con un ampio articolo (qui)

L’Ordinanza del Commissario 8 del 14 dicembre 2016 all’art. 6 punto 3 stabilisce infatti che il termine per la presentazione della richiesta di contributo è di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza (12 febbraio) , ma non è possibile rispettare tali termini se al proprietario non sono stati ancora comunicati gli esiti delle schede FAST e/o AeDES.

Sul sito del Commissario Errani chiarisce che 

"Il termine di sessanta giorni dell’articolo 6 comma 3 dell’ordinanza n. 8 si riferisce alle pratiche che sono state presentate in precedenza con l’avvio immediato dei lavori. Le domande per i danni lievi possono essere presentate quando è stata redatta la scheda AEDES con esito B o C,  e notificata l’ordinanza sindacale I danni lievi possono essere anche quelli con esito C, come da allegato all’ordinanza del Commissario 8/2016".

Inoltre interviene sulla previsione per cui entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza il soggetto interessato deposita all'Ufficio speciale per la ricostruzione la domanda di contributo ed entro il medesimo termine possono presentare domanda di contributo anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori.

Il Commissario spiega infatti che  "Il termine dei sessanta giorni è riferito ai soggetti che hanno presentato istanza di avvio dei lavori anticipata ai sensi dell’ordinanza n. 4/2016. Chi non ha presentato istanza non ha obbligo di presentare la domanda di contributo".

Infine, sempre in tema di scadenze,  quanto ai 30 giorni per la redazione e la consegna delle schede Aedes da parte dei tecnici abilitati incaricati dai proprietari, Errani chiarisce che “Il termine è ordinatorio ed è finalizzato ad avere l’esito di inagibilità in modo accelerato per coloro che intendono chiedere l’assegnazione di una Soluzione Abitativa Emergenziale (SAE),  che viene programmata solo per gli esiti E (inagibile).

Il procrastinare nel tempo di tale conoscenza allunga  i tempi di programmazione e realizzazione delle SAE con il permanere del disagio abitativo dei terremotati.

Inoltre, fino a quando non viene depositata la scheda AeDES, non si può presentare l’istanza per l’esecuzione dei lavori, neppure quelli previsti di riparazione immediata”.

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