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Sale scommesse e sisma alla prova delle legge regionale, il caso di Camerino

Sale scommesse e sisma alla prova delle legge regionale, il caso di Camerino

Si è tenuto questa mattina presso la Questura di Macerata, un incontro in cui il primo dirigente della divisione della polizia amministrativa, Romualdo De Leonardis, ha illustrato la normativa relativa al gioco d'azzardo e ciò che sta avvenendo relativamente ad una fattispecie concreta che si è verificata a Camerino.

La legge regionale n. 3/2017 disciplina, tra le altre cose, la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network. La normativa, dando attuazione ad una legge di indirizzo nazionale, all'art. 5 dispone che per esigenze di tutela alla salute e alla quiete pubblica è vietata l'istallazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali che siano ubicati in un raggio di 500 metri da luoghi ritenuti "sensibili" nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che scende a 300 metri nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. I luoghi che la legge classifica come "sensibili" sono scuole di ogni ordine e grado con esclusione delle scuole di infanzia, istituti universitari, istituti di credito, sportelli bancomat e uffici postali ed esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi e oro usati.

Fino al 19 marzo 2018 la disciplina statuale prevedeva che il questore, che è competente a rilasciare questa autorizzazione, svolgesse soltanto gli accertamenti relativi ai requisiti soggettivi della persona senza entrare nella parte riguardante gli accertamenti relativi all'aspetto delle distanze perchè questi profili, essendo considerati attinenti alla salute, passano, secondo un criterio di ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, attraverso le Regioni che individuano con leggi regionali quali sono le distanze e quali sono i cosiddetti siti sensibili e i comuni che materialmente sono incaricati del rispetto di questa disciplina.

Con una circolare del 19 marzo di quest'anno il Ministero dell'Interno ha ritenuto di rivedere il precedente indirizzo stabilendo che, anche in fase di autorizzazione per tutte le licenze che verranno rilasciate in futuro bisognerà tener conto del profilo delle distanze e che, per quanto concerne le autorizzazioni rilasciate in precedenza, laddove dovessero emergere situazioni ostative relative alle distanze, verrà rimesso ad una valutazione dei questori se procedere all'annullamento dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata. 

La normativa assegna inoltre un termine, il 31 dicembre 2019, entro cui tutte le autorizzazioni rilasciate in precedenza e quindi in assenza di una disciplina specifica sulle distanze, si debbano adeguare. 

A Camerino si è verificata una fattispecie concreta in cui questa normativa ha trovato applicazione.

Si tratta di un'attività già autorizzata con sede in uno stabile particolarmente interessato dagli eventi sismici del 2016, per la quale si è reso necessario individuare una nuova sede per cui è stata prodotta istanza di rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione è stata rilasciata il 1° marzo del 2018 senza tener conto del profilo delle distanze la cui valutazione all'epoca era rimessa al sindaco essendo un aspetto attinente la salute.

Quando è entrata in vigore la nuova disciplina del 19 marzo, è stata inoltrata alla questura una comunicazione da parte del comando della polizia municipale di Camerino secondo cui il locale dove è stato attivato il punto scommesse era distante meno di 500 metri da uno sportello bancomat. A questo punto la valutazione, fatta dal questore, è stata di ritenere prevalente, rispetto all'interesse del privato alla conservazione del titolo, l'interesse all'annullamento del provvedimento autorizzatorio per contrastare la ludopatia.

Rispetto a questo provvedimento di annullamento adottato il 23 aprile si è instaurato un contenzioso di carattere amministrativo che ha dato luogo a due decisioni, entrambe di carattere cautelare, ovvero provvisorie e non di merito: una prima con esito negativo da parte del presidente del Tar alla quale è seguita una valutazione collegiale sempre al Tar, con la quale si è ritenuto che il ricorso dell'interessato non apparisse assistito dai prescritti requisiti per la concessione della misura cautelare richiesta poichè, dagli elementi di valutazione acquisiti in corso di causa non emergono profili che inducono ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso. Per cui la domanda cautelare è stata respinta.

L'interessato ha successivamente prodotto ricorso dopo che il Tar ha rigettato la sua istanza cautelare: il Consiglio di Stato alla terza sezione, con decisione pubblicata il 13 luglio, ha ritenuto che i motivi del ricorso richiedevano un approfondimento nel merito della questione, con riferimento sia all'applicabilità della circolare del 19 marzo sia all'esistenza di un'urgenza qualificata che giustificasse l'omessa comunicazione all'interessato e ha considerato che dal provvedimento impugnato, ovvero il provvedimento di annullamento, potesse derivare al ricorrente un danno grave. E' stata quindi accolta l'istanza cautelare ed è stata ordinata la trasmissione dell'ordinanza al Tar, sollecitando la fissazione di un'udienza di merito che si terrà davanti al Tar Lazio.

Nel mentre l'amministrazione darà esecuzione a ciò che è stato deciso dal Consiglio di Stato.

Si tratta di una situazione assolutamente complessa che richiede una valutazione molto approfondita nel merito anche perchè è stato uno dei primi casi in cui si è fatto riferimento a questa circolare che ha rivoluzionato l'assetto procedimentale precedente. 

 

 

 

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