Ricostruzione post-sisma 2016 e miglioramento sismico: le considerazioni dell'ing. Roberto Di Girolamo
Leggendo le tante ordinanze commissariali ad oggi emanate e i riferimenti a leggi e decreti vari, mi sono venute in mente alcune considerazioni.
Un edificio che costruiamo oggi deve resistere a un’azione sismica che ha un tempo di ritorno di 475 anni, ovvero a un sisma (cosiddetto di progetto) che, statisticamente, può avvenire una volta ogni 475 anni.
Gli edifici civili che costruiamo oggi devono avere una vita nominale di 50 anni, da intendersi come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta a manutenzione ordinaria, può essere usata per lo scopo cui è destinata. Dopo questo periodo saranno necessarie opere, anche importanti, per ripristinare la capacità di durata della costruzione.
Facendo un paragone automobilistico, la macchina nuova deve fare tutti i tagliandi (manutenzione ordinaria) e dopo 4 anni deve fare una revisione che ne attesti l’efficienza e deve effettuare tutte quelle riparazioni e modifiche per essere a posto e viaggiare in sicurezza su strada.
Pertanto anche le nostre case alla scadenza della vita nominale dovrebbero fare in ogni caso una “revisione” (verifica sismica) che ne attesti l’efficienza e la resistenza, oltre che la conformità a disposizioni normative eventualmente sopravvenute. Se non dovessero superare la “revisione”, occorre intervenire con una manutenzione straordinaria o una ristrutturazione.
Le norme sulla ricostruzione, nel caso di danni di media gravità, prevedono, per le civili abitazioni danneggiate, un miglioramento sismico nei limiti previsti dalle norme specificamente emanate, ovvero una capacità di resistenza minima di 0,60 e una capacità di resistenza massima di 0,80. Ciò significa che se un edificio nuovo deve resistere 100, l’edificio migliorato sismicamente dovrà come minimo resistere 60 e come massimo 80.
Cosa vuol dire ciò in termini di resistenza al sisma di progetto, cioè a quello che potrebbe verificarsi, statisticamente; ogni 475 anni? E cosa vuol dire in termini di futuro intervento sull’edificio? Dopo il miglioramento sismico quanto tempo dovrà passare prima che l’edificio abbia bisogno di una nuova “revisione”?
Rispondiamo a queste domande considerando una località, ad esempio Camerino, e facciamo le analisi sui tempi di ritorno, sulla vita nominale e sul tempo di “revisione” dell’edificio.
Per le nuove costruzioni i dati progettuali che l’ingegnere deve usare per gli edifici di civile abitazione di Camerino sono: una accelerazione di progetto di 0,193g (ovvero circa il 20% dell’accelerazione di gravità, cioè come se un uomo di 100 kg dovesse subire una spinta orizzontale di 20 kg, ovvero la stessa accelerazione che subiamo durante una frenata in metropolitana o in pullman), il periodo di ritorno di 475 anni (tempo statistico in cui si può avvenire un terremoto di quella intensità) e vita nominale dell’edificio di 50 anni (tale vita nominale è fissato dal legislatore sulla base della previsione di vita degli edifici e di quanto previsto dalle norme internazionali).
indice di rischio | accelerazione di progetto ag | tempo ritorno | vita nominale tempo di intervento |
|
1.00 | 0.1929 | 475 | 50.0 | EDIFICIO ADEGUATO |
0.80 | 0.1543 | 251 | 26.4 | EDIFICIO MIGLIORATO 80% |
0.60 | 0.1157 | 118 | 12.4 | EDIFICIO MIGLIORATO 60% |
Nel caso di miglioramento al 60% l’accelerazione di progetto (cui il progettista deve progettare l’edificio) è ridotta a 0,116 g, di conseguenza anche con un tempo di ritorno si riduce a soli 118 anni (questo vuol dire che abbiamo una maggiore probabilità che nella sua vita l’edificio possa essere sottoposto al terremoto di progetto) e anche la vita nominale di poco più di 12 anni. Ciò significa che dopo 12/15 anni dal miglioramento sismico si dovrà procedere ad una nuova verifica e controllo (“revisione”) dell’edificio ed intervenire, di nuovo, con lavori di ristrutturazione.
Consideriamo un’altra località, ad esempio Visso. Visso ha un’accelerazione di progetto di 0,248g per un tempo di ritorno di 475 anni e una vita nominale di 50 anni.
indice di rischio | accelerazione di progetto ag | tempo ritorno | vita nominale tempo di intervento |
|
1.00 | 0.2482 | 475 | 50.0 | EDIFICIO ADEGUATO |
0.80 | 0.1986 | 259 | 27.3 | EDIFICIO MIGLIORATO 80% |
0.60 | 0.1489 | 127 | 13.4 | EDIFICIO MIGLIORATO 60% |
Nel caso di miglioramento al 60% l’accelerazione è di 0,149g con un tempo di ritorno di soli 127 anni e una vita nominale di poco più di 13 anni. Ciò vuol dire che dopo 13/15 anni dal miglioramento sismico si dovrà effettuare una nuova verifica e controllo (“revisione”) dell’edificio ed eventualmente intervenire, di nuovo, con lavori di ristrutturazione.
Tutto questo deve essere portato a conoscenza dei cittadini che stanno aspettando come una manna dal cielo la ricostruzione, i quali devono sapere che:
1. un edificio nuovo non è eterno, ma dopo un certo numero di anni dalla costruzione (50) deve essere comunque verificato e su di esso si dovrà sicuramente intervenire per riportarlo in una condizione di efficienza sia statica che sismica;
2. un edificio migliorato sismicamente dovrà essere comunque “revisionato”, cioè riverificato (e subire interventi di ristrutturazione) dopo un numero di anni legato alla percentuale di miglioramento sismico cui è stato sottoposto l’edificio stesso.
Quanto sopra detto conduce a due ulteriori considerazioni.
In primo luogo, gli interventi sugli edifici operati dopo il sisma del 1997, effettuati con un miglioramento sismico al 65% e con una normativa meno conservativa dell’attuale, dovevano essere tutti “revisionati” alla luce delle conoscenze tecniche sopravvenute. Siccome ciò non è stato fatto, il danneggiamento degli stessi può considerarsi normale, e può dirsi che in ogni caso questi edifici abbiano adempiuto alla loro funzione, salvando le vite degli occupanti.
In secondo luogo, laddove l’edificio non sia soggetto a vincoli particolari e non rivesta carattere storico, l’intervento economicamente e tecnicamente più conveniente è quello della demolizione e ricostruzione, anche in considerazione del fatto che le ordinanze prevedono, per le eventuali somme in accollo, la possibilità di accedere ai benefici del sisma-bonus.
Ing. Roberto Di Girolamo
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