Post sisma, dalle abitazioni alle attività produttive: un’ordinanza per riavviare il sistema economico
L’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario per la ricostruzione interviene dopo che la n. 7 e la n. 6 hanno disciplinato il finanziamento della ricostruzione degli edifici e traccia il quadro sulla “Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”.
Il provvedimento trae origine dalla “ necessità di impartire ulteriori disposizioni per determinare un quadro generale e complessivo delle misure volte all’immediato avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive, industriali e artigianali aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi medesimi, con danni non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale” e “dalla constatazione che analoga necessità si pone per gli edifici di proprietà o in disponibilità dei comuni interessati, adibiti a magazzini, depositi od officine a servizio di attività economiche dei comuni medesimi, i quali del pari siano stati distrutti o abbiano riportato gravi danni, non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale”.
Ciò premesso, l’articolo 1 dell’ordinanza delinea innanzitutto l’ “Ambito di applicazione” della disciplina alle “imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto legge n. 189 del 2016, nonché nei comuni di cui all’elenco aggiuntivo approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016, emessa ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 205 del 2016, nonché attività economiche comunali ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravissimi, non riparabili con interventi di rafforzamento locale”.
La delocalizzazione riguarda le attività economiche in essere alla data degli eventi sismici suindicati ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di agibilità tramite schede AeDES o GL-AeDES.
E lo spostamento è possibile:
- a) in altro edificio agibile sito nello stesso comune;
- b) all’interno del lotto di pertinenza dell’insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti;
- c) all’interno di una struttura unitaria all’uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 ;
- d) all’interno di un’area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione interessata, in qualità di Vice Commissario.
L’ordinanza chiarisce che la misura della delocalizzazione è soltanto temporanea e che “gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati a norma della presente ordinanza sono finalizzati esclusivamente ad assicurare l’immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell’edificio gravemente danneggiato o distrutto”.
Quanto alle modalità operative:
La delocalizzazione
- in altro edificio agibile sito nello stesso comune (lett. a) è attuata tramite l’affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea ad ospitare l’attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 20%;
- all’interno del lotto di pertinenza dell’insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti (lett. b) avviene tramite la realizzazione, direttamente ad opera del titolare dell’attività economica interessata ed anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, di una struttura provvisoria realizzata all’interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all’insediamento danneggiato, della quale sia dimostrata la disponibilità con apposita perizia asseverata. In caso di documentata impossibilità di delocalizzazione sul lotto di pertinenza o in area immediatamente adiacente determinata dalla presenza di strade o corsi d’acqua, la delocalizzazione può essere autorizzata, acquisito il parere favorevole del comune, su altra area in disponibilità del richiedente purché sita a una distanza non superiore a ml 100 dall’edificio o insediamento distrutto o danneggiato;
Per questi due tipi di delocalizzazione (1 e 2) , i soggetti legittimati possono provvedere alla stipula dei contratti di locazione, al relativo trasloco e/o alla fornitura ed installazione delle strutture provvisorie, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9.
- all’interno di una struttura unitaria all’uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 (lett. c) è attuata come stabilito dall’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016;
Per tale delocalizzazione temporanea i soggetti legittimati possono provvedere al trasloco presso la struttura predisposta dalla Regione, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9.
- all’interno di un’area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione interessata, in qualità di Vice Commissario (lett. d) è attuata tramite la predisposizione a cura della Regione di un’area pubblica attrezzata, all’interno della quale i singoli operatori aventi diritto possono realizzare una struttura temporanea.
Per questa forma di delocalizzazione temporanea i soggetti legittimati possono provvedere alla realizzazione a proprie spese della struttura provvisoria ed al relativo trasloco, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9.
In casi eccezionali la delocalizzazione può essere autorizzata su area sita in territorio di comune confinante, sentito il parere anche di quest’ultimo. Questo però soltanto laddove il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attività nell’ambito del medesimo comune è eccessivamente onerosa, in modo da rendere l’intervento oggettivamente antieconomico rispetto alle esigenze di continuità e salvaguardia dell’attività,
I soggetti legittimati (art. 3) agli interventi di delocalizzazione sono:
- soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che risultino titolari di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all’articolo 1, i quali avessero sede a tale data in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, che siano risultati danneggiati o distrutti;
- i comuni in relazione a edifici in loro proprietà o disponibilità, adibiti a depositi, magazzini od officine a servizio di attività economiche gestite dall’amministrazione comunale, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1, in modo da rendere necessario il trasferimento di macchinari e attrezzature in essi contenuti in altro immobile sito nello stesso comune.
- I titolari di attività economiche site all’interno di edifici ubicati in aree classificate come “zone rosse” dall’autorità di protezione civile e interdette all’accesso, per i quali pertanto non si è proceduto a classificazione AeDES.
- soggetti legittimati che abbiano proceduto a delocalizzazione di attività economiche prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Gli edifici presi in locazione dai comuni potranno essere impiegati anche per il deposito temporaneo di mobili e suppellettili di soggetti privati sgomberati dalle proprie abitazioni, secondo le modalità e procedure che saranno stabilite con successiva ordinanza del Commissario straordinario.
Quanto alla procedura per l’autorizzazione di delocalizzazione (art. 5) la richiesta è presentata all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente entro quindici giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza. La richiesta può essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilità totale, a seguito di verifica con scheda AeDES, integrata da apposita perizia giurata.
Fino all’istituzione dei predetti Uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari. La domanda è presentata dai soggetti legittimati ai Presidenti delle Regioni nel termine di trenta giorni decorrenti o dalla stipula del contratto di locazione o nelle altre ipotesi, dalla conclusione degli interventi di delocalizzazione. Alla domanda devono essere allegati l’elenco delle attività svolte con il computo delle eventuali lavorazioni resesi necessarie per la funzionalità del nuovo edificio e delle spese effettivamente sostenute, nonché le fatture, anche non quietanzate, degli acquisti o noleggi di attrezzature nonché dei lavori, delle forniture e delle spese tecniche.
L’Ufficio che riceve la comunicazione a norma del comma 1 ne informa il Comune territorialmente competente.
L’autorizzazione è rilasciata previa sommaria istruttoria dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, sentito il comune, in ordine alla compatibilità urbanistica dell’intervento di delocalizzazione ovvero all’autorizzabilità della deroga eventualmente richiesta agli strumenti urbanistici richiesti, nonché all’autorizzabilità dell’intervento richiesto sotto il profilo ambientale e sanitario. Ottenuta l’autorizzazione si può provvedere immediatamente a svolgere gli adempimenti necessari per la locazione del nuovo edificio e l’acquisto o il noleggio dei macchinari e delle attrezzature indispensabili per la ripresa dell’attività produttiva, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo.
In termini economici, il rimborso mensile massimo ammissibile per la delocalizzazione, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell’edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione determinato nella perizia asseverata, tenendo conto delle valutazioni di mercato.
Per gli interventi di delocalizzazione di cui all’articolo 2, commi 2 e 4: il rimborso massimo ammissibile per la realizzazione della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti ovvero nelle aree attrezzate poste a disposizione dalla Regione è pari al minor importo tra il costo dell’intervento quale ricavabile dal computo metrico estimativo di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b), ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 280/mq. per una superficie equivalente a quella dell’edificio gravemente danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata.
L’ordinanza pone dei limiti al rimborso, prevedendo che “In tutti i casi di delocalizzazione di cui all’articolo 2, inoltre:
- a) per gli interventi su macchinari, attrezzature ed impianti, volti a ripristinare la piena funzionalità dell’impresa, il rimborso è pari all’80% del costo indicato nella perizia asseverata;
- b) per il ripristino delle scorte il rimborso è pari al 60% del valore di quelle distrutte o danneggiate, come attestato nella perizia asseverata.
- In tutte le ipotesi di delocalizzazione, le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate nel limite dell’80% dei costi documentati.
- Le spese tecniche documentate sono in ogni caso rimborsate nel limite del 5% del costo delle opere eseguite.
- Il rimborso è in ogni caso determinato al netto dell’eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente o in corso di determinazione”.
Il rimborso viene successivamente erogato, previa verifica dell’esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità all’autorizzazione regionale mediante accredito sul conto corrente indicato nella domanda.
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