La casa è lesionata dal sisma? Non puoi venderla prima di due anni dalla fine dei lavori: la storia dell'avvocato Di Tomassi
Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, la cui legge di conversione è stata approvata in prima lettura alla Camera dei Deputati il 23 marzo 2017, parte con l'obiettivo di introdurre regole più snelle e aiuti per i cittadini e le imprese delle zone terremotate di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, "modificando e novellando in vari punti il decreto legge 189/2016, con l’obiettivo di semplificare e accelerare le varie fasi della ricostruzione.
Tra le novità, c'è un punto in cui si afferma "Al fine di impedire ogni attività di tipo speculativo, il decreto è stato emendato su proposta del Governo stabilendo il divieto di vendita delle case riparate con contributi pubblici prima di 2 anni dalla fine dei lavori, pena la decadenza dei contributi e l’obbligo di restituzione con relativo pagamento degli interessi. Rimane comunque possibile vendere l’immobile al coniuge, ai parenti o affini fino al quarto grado e alle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti".
"Questa norma" racconta l'avvocato Giorgio Di Tomassi, residente a Caldarola "laddove confermata in Senato, creerebbe enormi problemi a chi (come me) nel frattempo aveva provveduto ad acquistare una nuova prima casa, facendo affidamento sulla norma fiscale che consente di mantenere l'aliquota impositiva minima (4%) per l'acquisto, purché l'immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni prima casa sia rivenduto entro un anno dall'acquisto della nuova abitazione che ha fruito delle stesse agevolazioni, oltre a tutte le altre penalizzazioni derivanti dal fatto di non poter acquistare come prima casa quella che, di fatto, lo è.
Nel mio caso specifico esiste anche mandato di vendita all'agenzia, conferito prima del sisma, e contratto di acquisto (appalto) della nuova casa che è attualmente in costruzione, anch'esso antecedente la data del sisma, atti entrambi stipulati per scrittura privata non autenticata né registrata.
Sarebbe doveroso, in estrema sintesi, emendare la norma evidenziata almeno nel senso di prevedere che essa non si applica in tutti i casi in cui la vendita dell'immobile riparato con contributi pubblici sia strettamente connessa all'acquisto di altra abitazione da adibire a prima casa".
Di Tomassi e la sua famiglia, dopo il 30 ottobre hanno vissuto in albergo un mese a Martinsicuro, poi a San Ginesio, quindi a Sarnano per decidere alla fine di acquistare una roulotte (a proprie spese ovviamente), dove alloggia da tre mesi, parcheggiata davanti alla sua abitazione (in condominio) danneggiata e classificata Aedes di tipo “b”. L'avvocato e la sua famiglia non percepiscono un euro di contributo autonoma sistemazione, usufruendo della mensa comunale.
"Per non perdere le agevolazioni della prima casa" conclude il legale "l'unica soluzione che ora avrei sarebbe di riparare integralmente a mie spese gli interni ed accollarmi la quota delle riparazioni esterne che il condominio andrà a fare avvalendosi del contributo, il che mi sembra estremamente penalizzante".
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