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Il sindaco Tondi propone a De Micheli modifiche al decreto "Salva Peppina": "Dobbiamo salvare tutti, non solo Peppina"

Il sindaco Tondi propone a De Micheli modifiche al decreto "Salva Peppina": "Dobbiamo salvare tutti, non solo Peppina"

Il sindaco di Camporotondo Emanuele Tondi e il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Pierfederico Zamponi hanno inviato agli organi politici e al Commissario De Micheli le proposte di modifica del D.L. denominato “Salva Peppina” in modo che salvi tutti e non solo Peppina.

In particolare, Tondi e Zamponi hanno inviato note sull'articolo 8-bis del D.L. 189/2016 – “Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative”.

"La criticità della norma, così come scritta, riguarda il comma 4) quando si fa riferimento a “opera precaria e facilmente amovibile” e per questa fattispecie si rimanda alla condizioni del comma 1) escludendo la conformità urbanistica e del piano di assetto del parco.

 

Facendo un rimando al comma 1), tra le varie attestazioni richieste vi sono gli allegati di cui al comma 2) ed in particolar modo quello della lettera a) «una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato che attesti … nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitarie e antisismica». Quindi, il tecnico asseveratore deve verificare che i locali utilizzati a fini abitativi abbiano, tralasciando l’aspetto puramente strutturale (sismica), i requisiti di cui al Decreto Ministeriale 05/07/1975. L’art. 1 del Decreto prescrive un’altezza minima interna di m 2,70, riconducibile a m 2,40 per i vani accessori (bagni, corridoi, ripostigli, wc). Tale altezza, per i comuni posti al di sopra dei 1000 SLM, può essere ridotta a m 2,55. Tali altezze non possono essere derogate, salvo che l’attestazione riguardi locali di edifici sottoposti a intervento di recupero e miglioramento igienicosanitario con caratteristiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione. (è tutto scritto nell’articolo 1 del DM). All’art. 2 del predetto DM, si prescrive inoltre la superficie minima abitabile per ogni individuo (14 mq/ab fino a 4 abitanti e 10 mq/ab da 5 in poi), nonché le superfici minime delle camere da letto: mq 9 per una persona e 14 se per due e che ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Facendo una ricognizione delle strutture a cui fa riferimento l’articolo 8-bis del D.L. 189/2016, presenti sia sul territorio del nostro Comune che quelle dei comuni del cratere, nessun tecnico" concludono "potrà fare una dichiarazione asseverata di questo tipo. Sono infatti presenti, roulotte, case mobili, box metallici prefabbricati, strutture in legno, che in nessun caso hanno, quantomeno, questi requisiti (altezza utile e superficie)". 

 

 

In allegato il documento contenente il testo corrente dell’art. 8-bis e la proposta in virtù delle considerazioni tecniche sopra esposte, anche in merito alla decadenza del CAS (Contributo Autonoma Sistemazione).

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