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Apprensione fra i terremotati: mancano dodici giorni per richiedere i contributi per la ricostruzione, ma le schede Aedes sono ancora pochissime

Apprensione fra i terremotati: mancano dodici giorni per richiedere i contributi per la ricostruzione, ma le schede Aedes sono ancora pochissime

Il primo passo per la ricostruzione post terremoto è sempre ed ancora la tanto agognata scheda Aedes.

 L’ Ocdpc n. 422 del 16 dicembre 2016 all’articolo 1 infatti stabilisce che

 “In ragione dell'elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito dell'aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici della fine di ottobre” a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa ordinanza lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in premessa attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'art. 10 del DPCM 8 luglio 2014, disciplinato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016, è sospeso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi".

E di seguito chiarisce che allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES per l'intera unità strutturale, solo a seguito dell'esito di "non utilizzabilità" secondo la scheda FAST, provvedono i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia,  su diretto incarico del proprietario o avente diritto, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016.

In parole povere: per ottenere il contributo per la ricostruzione in seguito a danni lievi occorrono o la scheda Aedes con una valutazione “B”, quindi di inagibilità temporanea, o una scheda Fast che attesti la “non utilizzabilità” dell’edificio e che viene redatta, per esigenze di celerità, dal proprio tecnico di fiducia.

L’ Articolo 6 dell’ordinanza n. 8 sull’ “Avvio dei lavori e concessione del contributo” indica la procedura da seguire per ottenere il contributo:

1.       il tutto si avvia con la comunicazione di inizio lavori che costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata. In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell’edifico per la loro riparazione e per il rafforzamento locale.

2.       La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti e conseguenti sono inviate all’Ufficio speciale a mezzo PEC. L’Ufficio speciale, utilizzando la procedura informatica, trasmette immediatamente al comune la comunicazione di inizio lavori per i provvedimenti di competenza.

Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa ordinanza, quindi entro il 12 febbraio, il soggetto interessato deposita all’Ufficio speciale territorialmente competente la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria ed entro il medesimo termine, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori.

Da quanto sopra, se calcoliamo i termini, in pratica restano soltanto due settimane di tempo per richiedere il contributo.

Ma a quanto pare, molti cittadini non sono in possesso ancora di scheda Aedes con una valutazione “B”, quindi di inagibilità temporanea, o di una scheda Fast che attesti la “non utilizzabilità” dell’edificio.

Il problema dei tempi rapidi per velocizzare il rientro nelle abitazioni lievemente danneggiate, ma concretamente inutili in quanto non rapportati alle attività concrete da svolgere, si è già verificato per le domande di delocalizzazione delle attività produttive, tanto che nell'art. 5 dell'Ordinanza 9 è stato slittato il termine per la presentazione della domanda di delocalizzazione dai 15 giorni inizialmente previsti a 50 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza .

Urge pertanto anche in questo caso una circolare del Commissario che chiarisca che il termine non è perentorio o che lo posticipi.

 

 

 

 

 

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