Alunno cade per uno spintone durante l’orario scolastico: la scuola può essere condannata?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al comportamento tra studenti all’interno del contesto scolastico. Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: “La scuola può essere condannata al risarcimento danni in caso di caduta di uno studente all’interno dell’istituto?”.
Il caso di specie ci rimanda ad una vicenda recentemente definita giudizialmente in ambito civilistico, nella quale uno studente conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità dell'amministrazione scolastica, al risarcimento dei danni subiti durante lo svolgimento dell'orario scolastico, in conseguenza di uno spintonamento da parte di un altro alunno che lo faceva cadere a terra ed urtare con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna.
Nello specifico, il ricorrente lamentava che il danno si fosse verificato a causa della scarsa vigilanza prestata dall'Istituto didattico, ai sensi dell'art. 2048 c.c. e dell'art. 1218 c.c., in virtù del vincolo negoziale sussistente tra l'alunno e l'Amministrazione scolastica. A tal proposito la Suprema Corte ha già avuto modo di ribadire la natura contrattuale della responsabilità tanto dell'istituto scolastico quanto dell'insegnante «atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge in forza di contatto sociale» (Cass. civ., n. 10516/2021).
L'ammissione dell'allievo a scuola, pertanto, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica, a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (Cass. civ., n. 22752/2013).
Alla luce di tali considerazioni, e in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che, “L’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto e dell’insegnante l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica”(Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza del 08.11.2021 n. 32377). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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