Referendum Giustizia: l'appello di 42 professori dell'Università di Macerata per il "No"
A pochi giorni dall'appuntamento con le urne del 22 e 23 marzo, il dibattito sulla riforma costituzionale della magistratura si accende nel mondo accademico maceratese. Un gruppo di 42 docenti dell’Università di Macerata, appartenenti a diversi ambiti disciplinari, ha sottoscritto un documento congiunto per invitare la cittadinanza a votare "No". Secondo i firmatari, la revisione di sette articoli della Carta metterebbe a rischio l'autonomia del potere giudiziario e l'equilibrio tra i poteri dello Stato.
Riceviamo e pubblichiamo integralmente l'appello dei professori:
"In vista del voto per il referendum costituzionale del prossimo 22-23 marzo 2026, in quanto docenti dell’Università degli studi di Macerata, riteniamo necessario rivolgere pubblicamente, a tutta la comunità locale, il nostro più vigoroso invito a opporsi all’approvazione definitiva del testo della legge di revisione di ben sette articoli della nostra Costituzione, proposto dal Governo e approvato dalla maggioranza parlamentare senza consentire alcun dibattito in aula. Chiediamo infatti di votare No al referendum costituzionale del 22-23 marzo.
Si tratta di una riforma costituzionale che mira a indebolire l’organo di autogoverno della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura (CSM), organo di rilievo costituzionale voluto dai Costituenti a tutela dell’indipendenza dei magistrati nei confronti del potere politico. Tale organo, infatti, non solo dalla riforma è suddiviso in due ed è privato della funzione più delicata, la funzione disciplinare, ma è anche modificato nella sua composizione. Mentre è lasciata al caso, tramite sorteggio, l’individuazione dei due terzi dei componenti “togati” (i magistrati), è invece rimessa alla scelta dei politici – tramite elezione da parte del Parlamento in seduta comune – l’individuazione dei professori e avvocati che andranno a comporre la lista all’interno della quale saranno estratti a sorte i componenti “laici”. Lista che potrà essere espressione della volontà della sola maggioranza parlamentare e quindi di governo non essendo prevista alcuna maggioranza qualificata.
L’istituzione innovativa di un secondo Consiglio superiore della magistratura, quello requirente, composto soltanto da pubblici ministeri è, per giunta, destinata a produrre un effetto opposto a quello che si dichiara di voler perseguire: l’aumento del potere di tale categoria di magistrati, piuttosto che il suo contenimento, e la trasformazione del suo “status” (quasi un “superpoliziotto”).
Le progressioni in carriera di questi ultimi potranno essere deliberate, secondo criteri “autonomi”, estranei alla logica della imparzialità, premiando il maggior impiego proprio di quei poteri specifici della categoria, che si risolvono in limitazioni dei diritti di libertà (come il fermo, la custodia cautelare, le perquisizioni, le intercettazioni) e che sono finalizzati a sostenere l’accusa e a ottenere il maggior numero di condanne, in aperto contrasto con il principio del giusto processo, proclamato dall’art. 111 Cost. e volto a garantire i diritti fondamentali dei cittadini.
C’è di più. L’attribuzione della funzione disciplinare a un nuovo organo, appositamente istituito, e cioè l’Alta Corte disciplinare, conferma l’alterazione dell’equilibrio dei rapporti fra magistratura e politica, a favore della politica. Anzitutto, la composizione dell’organo a cui è affidato il delicato compito di accertare e sanzionare le condotte dei magistrati illecite sul piano disciplinare segna un aumento, in proporzione, del numero dei laici a detrimento di quello dei magistrati (l’attuale proporzione, prescritta dalla Costituzione, secondo cui solo un terzo dei componenti è di estrazione politica, laddove i residui due terzi sono eletti fra i magistrati di tutte le categorie, dal primo grado alla Cassazione, è sostituita dalla riforma che prevede che facciano parte dell’Alta Corte nove magistrati – peraltro scelti solo fra quelli della Cassazione – e sei laici).
È inoltre lasciata a una qualsiasi futura maggioranza parlamentare (che approvi una legge ordinaria) sia la determinazione della composizione dei singoli collegi giudicanti (a cui, quindi, potrà essere assegnato un numero di laici superiore a quello dei magistrati), sia la definizione della procedura che questi dovranno seguire per decidere. Si tratta della stessa maggioranza chiamata a individuare gli illeciti disciplinari da sanzionare. Il nuovo giudice disciplinare si presenta, in sostanza, come una “scatola vuota”, che sarà riempita secondo contenuti del tutto lasciati al legislatore ordinario futuro. Ciò che è certo è solo la limitata garanzia prevista per i magistrati sanzionati dal nuovo giudice disciplinare, che potranno proporre appello contro le condanne disciplinari soltanto davanti alla stessa Alta Corte, in evidente spregio del principio di terzietà del giudice della impugnazione.
Questa riforma costituzionale nel suo complesso non è quindi necessaria né idonea a realizzare nessuno degli scopi per cui si dice sia stata adottata.
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Non è necessaria a realizzare la “separazione delle carriere” fra giudici e PM Il passaggio dalla carriera requirente a quella giudicante o viceversa, già oggi, ha un ben limitato impatto, dato che è consentito solo una volta nella carriera di un magistrato, nell’arco dei primi 10 anni di servizio, con l'obbligo di cambiare distretto territoriale (nell’anno 2024, per esempio, 24 sono stati i passaggi da giudice a P.M. e 18 quelli in direzione opposta, in totale 42 su circa 9000 magistrati). In ogni caso, per realizzare questo obiettivo, è sufficiente una legge ordinaria, come ha più volte riconosciuto espressamente la Corte costituzionale (sentenze n. 37 del 2000 e n. 58 del 2022).
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Non è necessaria né idonea a realizzare il “giusto processo” e i principi che ne garantiscono l’attuazione, fra cui quello della “parità delle parti” Il principio della parità delle parti riguarda il processo e non l’ordinamento giudiziario, così come l’imparzialità e la terzietà del giudice attengono al processo. Per l’imparzialità, come per la parità tra le parti, se esistono situazioni che incidono negativamente sulla garanzia costituzionale non è sull’ordinamento della magistratura che si deve operare ma sul processo, introducendo le incompatibilità o altre ipotesi che giustificano l’astensione e la ricusazione del giudice, con legge o come è avvenuto con le tante pronunce della Corte costituzionale che hanno annullato disposizioni che erano in contrasto con l’art. 111 Cost.
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Non è, infine, una riforma della giustizia, dal momento che nessuna delle innovazioni introdotte riguarda l’efficienza e la durata dei processi ed anzi, l’ingente aggravio di spesa che potrà derivare dall’istituzione di due nuovi organi di rilievo costituzionale non potrà che condurre a una corrispondente contrazione delle risorse da destinare alla giustizia nel bilancio dello Stato.
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Non è neppure idonea a eliminare le degenerazioni delle “correnti” della magistratura presenti nel CSM tramite il sorteggio “puro”, previsto per i soli membri “togati”. Questa modalità di scelta (“l’uno vale l’altro”, indifferentemente) mentre dequalifica certamente l’istituzione, non si vede come, essendo le correnti presenti nella realtà sociale della magistratura, possa riuscire a eliminarne l’incidenza sull’attività del CSM (ben potendo gli estratti a sorte essere riconducibili alle correnti, anche magari tutti a una sola di esse).
Risulta, pertanto, evidente che la riforma riguarda solo gli organi di governo della magistratura ordinaria e le garanzie che la Costituzione attualmente pone a tutela dell’autonomia e indipendenza della stessa, riducendole. Riduzione che non può non interessare ogni elettrice ed elettore che creda nello stato di diritto, di cui la stessa autonomia e indipendenza della magistratura è una caratteristica essenziale. Se l’autonomia della magistratura viene indebolita, anche i diritti dei cittadini diventano più fragili: dalle cause di lavoro alle decisioni sui diritti civili, serve un giudice indipendente per garantire tutela effettiva.
La preoccupazione che se ne trae in quanto cittadine e cittadini è tanto maggiore, in quanto si consideri il contesto culturale e politico in cui la riforma si innesta, contraddistinto, da un lato, dalla progressiva eliminazione di controlli e limiti all’azione della maggioranza parlamentare e dell’esecutivo, come anche, più in generale, della pubblica amministrazione (come dimostrato, ad esempio, dall’abrogazione dei reati di abuso di ufficio e di traffico di influenze, così come dalla recente riforma della Corte dei conti, che ha ridotto i poteri di controllo contabile sulla spesa pubblica e ha azzerato l’indipendenza interna dei P.M. contabili, assoggettandoli al potere assoluto del Procuratore generale, la cui nomina è sostanzialmente riconducibile alla volontà del Governo).
Dall’altro lato c’è poi la moltiplicazione di misure limitative dei diritti di libertà fondamentali, fondate sulla mera presunzione di pericolosità delle persone, in molti casi sottratte alla stessa valutazione e convalida di un giudice imparziale e terzo (come nel caso delle misure preventive introdotte dal recentissimo decreto sicurezza, quali il fermo preventivo, il daspo urbano, le zone rosse).
In tale contesto si colloca, d’altro canto, anche l’altra riforma costituzionale che – secondo il programma del Governo – seguirà quella della magistratura, una volta che questa dovesse essere approvata con il referendum: quella del premier eletto dal popolo, che accentrerà il potere in una sola persona. È, pertanto, necessario bloccare sin da ora – votando NO al referendum costituzionale del prossimo 22-23 marzo – un percorso che rischia di mettere a repentaglio l’architettura democratica disegnata dalla Costituzione del 1948, fondata sui principi di libertà ed eguaglianza e sui principi dello Stato di diritto, di cui la separazione dei poteri – e quindi l’autonomia della magistratura dal potere politico – costituisce un asse portante proprio nell’ottica dell’eguale tutela dei diritti di tutte e tutti".
I nomi dei 42 docenti firmatari: Luca Lanzalaco, Raffaella Niro, Gianni Di Cosimo, Paola Persano, Luigi Cozzolino, Selena Grimaldi, Andrea Prontera, Luigi Lacché, Enzo Valentini, Gianmarco Mancosu, Angela Cossiri, Roberto Mancini, Carla Danani, Alessia Bertolazzi, Giacomo Gistri, Monica Stronati, Andrea Cegolon, Mariaelena Paniconi, Maria Ciotti, Francesco Bartolini, Ronald Car, Sergio Labate, Silvia Pierosara, Chiara Bergonzini, Silvia Fiaschi, Paolo Ramazzotti, Margherita Scoppola, Mara Cerquetti, Annalisa Cegna, Fabio Clementi, Mariangela Masullo, Irene Zanot, Eleonora Cutrini, Cristiana Lauri, Tatiana Petrovich Njegosh, Lina Caraceni, Ninfa Contigiani, Alberto Zanutto, Maela Carletti, Antongiulio Mancino, Riccardo Rosati, Livia Di Co

cielo sereno (MC)
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