Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell'avv. Roberta Pizzarulli
Un risparmiatore conveniva in giudizio la Banca delle Marche spa dinanzi il tribunale di Macerata nel marzo 2009, per ottenere la declaratoria di responsabilità dell’Istituto bancario per aver consigliato in data 14.12.98 l’acquisto di titoli argentini per un ammontare complessivo di £ 250.000.000 pari ad 129.114,21 €. A seguito del Default che aveva colpito l’Argentina aveva perso l’intero ammontare investito.
Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 785/12, depositata il 23.10.2012, ritenendo l’operazione di investimento non adeguata rispetto al profilo emergente dalle dichiarazioni rese dal cliente; dichiarava la nullità di protezione del contratto, per discrepanza tra contratto quadro e dichiarazione allegata. Disponeva quindi la restituzione al risparmiatore di tutte le somme da lui investite nell'acquisto dei Bond Argentini, oltre interessi, in misura legale, dalla data della erogazione dell'investimento, al saldo effettivo.
Avverso la richiamata sentenza, propone appello la Banca delle Marche S.p.A., lamentando l'erroneità della sentenza; ha osservato il Collegio dorico, ad integrazione della motivazione della pronuncia impugnata che, a fronte di tali circostanze, non doveva essere dato corso all’operazione di investimento, se non dietro ordine scritto riportante la segnalazione della inadeguatezza rispetto alla propensione al rischio espressamente dichiarata, secondo quanto previsto dall’art. 29 Regolamento Consob.
Ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di gravame proposti dalla nuova Banca Marche, ha rigettato totalmente l’appello condannando pesantemente l’Istituto bancario alle spese del giudizio di gravame, in favore del risparmiatore.
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