Ricostruzione post-sisma, il Gruppo 50 bis: "Lo Sblocca Cantieri crea problematiche"
Il Gruppo 50 bis, ovvero il coordinamento dei dipendenti pubblici assunti nei Comuni e negli Uffici Speciali per la Ricostruzione a seguito del Sisma del Centro Italia 2016, ha presentato all’attenzione delle Istituzioni competenti (tra cui il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Sottosegretario Vito Crimi, ndr) una nota relativa alle problematiche poste dall'applicazione dell'art. 22 del cd. Sblocca Cantieri.
Nella nota si vuole far emergere la situazione in cui versano gli oltre 700 neoassunti ex art. 50 bis D.L. 189/2016 che, in attuazione della recente L. 55/2019, potrebbero diventare presto oltre 900: "Ci siamo costituiti in un coordinamento informale il 3 aprile 2019 a Tolentino (Macerata) al fine di tutelare la nostra dignità professionale e superare, insieme alle Istituzioni competenti, l’attuale condizione di precari della PA a beneficio, non solo dei lavoratori stessi e delle loro famiglie, ma soprattutto delle stesse comunità locali (già duramente colpite dai drammatici eventi del 2016) delle quali queste famiglie sono esse stesse espressione".
"Si vuole sottolineare come questi lavoratori siano indubbiamente il vero motore della ricostruzione post-sisma e su di essi (e sulla loro tutela) è necessario puntare per realizzarla velocemente e nel miglior modo possibile. Con la presente - prosegue la nota - siamo quindi a stabilire un contatto diretto (senza nulla togliere alla lodevole attività di assistenza e supporto prestata sino ad oggi dalle organizzazioni sindacali) con le Istituzioni, gli enti e gli uffici chiamati ad effettuare scelte e decisioni politiche e tecnico-giuridiche, le quali avranno inevitabilmente un effetto diretto e immediato sulle nostre posizioni lavorative e, indirettamente, nelle nostre vite e comunità locali".
"Siamo certi, infatti, che la possibilità di partecipare ai tavoli di confronto, insieme agli altri stakeholders coinvolti nel difficile processo della ricostruzione, renderebbe tale processo più veloce ed efficace proprio perché saremo noi stessi chiamati ad applicare le norme e le procedure frutto di quei confronti. Nella speranza di essere coinvolti in futuro in tali processi decisionali, poniamo subito alla Vostra attenzione alcune perplessità relativamente all’approvazione della recente legge 55/2019 (legge di conversione del D.L. 32/19 cd. Sblocca Cantieri). L’art. 22, comma 2, lett. a) del D.L. 32/2019 (così come convertito con modificazioni con L. 55/2019) prevede la modifica del comma 2 dell’art. 50 bis del D.L. 189/2016 con l’integrazione delle parole “anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall’art. 53 .lgs. 165/2001, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del presente decreto”.
"La richiesta di sospensione e/o cancellazione dalla cd. white list dei professionisti, non presente nel testo del Decreto 32 pubblicato ad aprile, oltre ad essere ingiusta e discriminatoria, comporta anche effetti opposti a quelli che, si presume, vorrebbe realizzare nelle intenzioni del Legislatore: quella di evitare l’ipotesi di un conflitto di interesse tra il professionista impiegato part-time negli enti locali ex art. 50 bis e gli incarichi assunti privatamente e connessi alla ricostruzione".
Nella nota vengono presentati i seguenti rilievi critici:
1) Sovrapposizione e antinomia con l’art. 53 T.U.P.I.
L’art. 53 del T.U.P.I., fra l’altro richiamato dalla stessa norma sub iudice, già disciplina perfettamente le ipotesi di incompatibilità ai commi 7-13, prevedendo che tale disciplina non si applica (comma 6) ai lavoratori con contratto part-time fino al 50%, i quali pertanto non necessitano neanche di autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza per svolgere incarichi esterni. I professionisti con orario part-time oltre il 50%, invece, possono svolgere incarichi dietro autorizzazione dell’ente di appartenenza, la quale autorizzazione contiene in sé l’accertamento circa l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. L’art. 22, comma 2 lett. a), si sovrappone quindi all’art. 53 TUPI e comporta una (ingiusta) presunzione assoluta di conflitto di interesse il cui accertamento è avvenuto “per legge” sottraendolo alla valutazione del caso concreto da parte del singolo ente di appartenenza del professionista, derogando a quanto già previsto dal Testo unico sul pubblico impiego.
2) Violazione dell’art. 3 Costituzione: disparità di trattamento con altri professionisti dipendenti PA
L’art. 22, comma 2, lett. a) comporta una evidente e ingiusta disparità di trattamento tra: a) professionisti dipendenti part – time presso enti locali, assunti a tempo determinato ex art. 50 bis (causa sisma) i quali, con questa norma, non possono più avere incarichi esterni relativi al sisma; b) professionisti dipendenti part – time presso enti locali, assunti a tempo determinato o indeterminato per altre cause/necessità dell’ente di appartenenza (non sisma), i quali possono invece continuare ad assumere incarichi esterni relativi al sisma in quanto la norma si riferisce solo agli assunti nella PA ex art. 50bis;
3) Violazione degli obblighi deontologici verso i clienti e la stessa Pubblica Amministrazione – illegittima retroattività della norma
La norma, obbligando i professionisti a cancellarsi/autosospendersi dall’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 D.L. 189/2016, rende impossibile portare a termine gli incarichi assunti nei confronti sia di privati che di altre pubbliche amministrazioni. Ciò comporta automaticamente la violazione degli obblighi professionali e deontologici e, paradossalmente, il rischio per i professionisti di essere deferiti ai rispettivi consigli disciplinari. La norma, pertanto, non dovrebbe avere effetti retroattivi ma applicarsi solo nei seguenti casi: professionisti che verranno assunti nella PA dopo l’entrata in vigore della norma; professionisti, già dipendenti di enti locali ex art. 50 bis al momento in cui la norma è entrata in vigore, ma che non avevano ancora assunto incarichi esterni relativi alla ricostruzione. E’ necessario pertanto un provvedimento d’urgenza che dia l’esatta interpretazione della norma relativamente alla direzione temporale di applicazione, in esecuzione del principio tempus regit actum.
4) Effetti paradossi della norma: concentrazione di incarichi e rallentamento del processo di ricostruzione
L’impossibilità per i professionisti dipendenti part-time degli enti locali ex art. 50 bis, ad assumere e/o a proseguire incarichi esterni relativi al sisma comporterà inevitabilmente il rallentamento di quei cantieri dove tali professionisti risultano incaricati, dovuto alla necessità di individuare nuovi tecnici cui affidare l’incarico. Inoltre vi sarà un’ulteriore concentrazione di incarichi per i professionisti non sisma, rallentando l’esecuzione delle attività di ricostruzione in generale. Si chiede pertanto alle Istituzioni competenti l’adozione urgente di provvedimenti rivolti alla rimozione delle problematiche sopra evidenziate a tutela dei lavoratori part-time assunti ex art. 50 bis.
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