Pubblicata una nuova ordinanza per la ricostruzione delle scuole: priorità e progetti affidati ai presidenti delle Regioni
In attesa della pubblicazione dell'ordinanza sulla ricostruzione pesante, il commissario straordinario Vasco Errani ha emesso una nuova ordinanza che va a modificarne una precedente, relativa alle scuole. L'ordinanza del 3 aprile 2017 si chiama, infatti, "Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”.
Fra i diversi punti, assume particolare rilievo l'articolo 6 relativo ad "Attività di progettazione degli edifici scolastici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 14 del 2017". Con l'ordinanza attuale, le priorità e i progetti vengono decisi dai presidenti delle quattro regioni interessate.
Recita l'ordinanza "Mediante apposita deliberazione della cabina di coordinamento, prevista dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, sono individuati gli edifici scolastici, la cui riparazione risulti prioritaria in ragione dell'entità della popolazione scolastica interessata e dell’indisponibilità nel territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili di locazione, utilizzabili, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per lo svolgimento dell'attività educativa e scolastica. 3. I Presidenti delle Regioni – Vicecommissari con apposito provvedimento selezionano, in conformità al contenuto della delibera adottata dalla cabina di coordinamento, i progetti cui assegnare le risorse di cui al successivo quarto comma, previa verifica della congruità degli oneri riferibili a ciascuno di essi, e trasmettono i progetti da sottoporre all’approvazione del Commissario straordinario. Nel provvedimento di cui al precedente periodo, i Vicecommissari definiscono i tempi di presentazione dei progetti, le modalità di erogazione delle risorse ai Comuni e alle Province e le formalità di rendicontazione della spesa al Commissario straordinario. 4. Con successiva ordinanza commissariale verranno quantificati gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione della presente disposizione e disciplinata la loro ripartizione tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i Comuni e le Province interessati".
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