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Porto Recanati, stretta sulla movida: no alla vendita di alcolici e spiagge vietate dopo le 22

Porto Recanati, stretta sulla movida: no alla vendita di alcolici e spiagge vietate dopo le 22

Stretta sulla movida molesta a Porto Recanati.

Il sindaco Roberto Mozzicafreddo ha emanato un’ordinanza per vietare la distribuzione di alcolici dopo le 22 nel comune rivierasco, a partire da oggi (12 giugno) fino al 3 ottobre 2021.

“Nello specifico – si legge nell’ordinanza -  il divieto dalle ore 22.00 alle ore 02.00 del giorno successivo di ogni forma di vendita per asporto (sia in forma fissa che in forma ambulante) di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e/o di alluminio. (Le bevande alcoliche e analcoliche, nell’arco temporale sopra indicato, potranno essere acquistate per asporto ma solamente se contenute in bicchieri monouso)".

"Il divieto dalle ore 02.00 e sino alle ore 06.00 del giorno seguente di ogni forma di vendita per asporto di bevande alcoliche (sia in forma fissa che in forma ambulante). Le bevande analcoliche, nell’arco temporale sopra indicato, potranno essere acquistate per asporto ma solamente se contenute in bicchieri monouso) - aggiunge Mozzicafreddo -. Il divieto, dalle ore 02.00 e sino alle ore 06.00 del giorno seguente di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico, con esclusione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree date in concessione agli stessi (le bevande analcoliche, nell’arco temporale sopra indicato, potranno essere detenute e consumate solamente se non siano in contenitori di vetro e/o alluminio). Il divieto, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno seguente di accesso nelle spiagge libere e in concessione, tranne che per la fruizione del servizio di somministrazione alimenti bevande o altre tipologie di attività autorizzate nell’area demaniale”.

Si vieta, inoltre,"di esercitare il commercio in maniera fissa ed itinerante, nelle spiagge libere ed in concessione, salvo che per le attività oggetto di specifiche autorizzazioni commerciali esercitate all’interno dell’area in concessione. Il divieto di esercitare il gioco del calcio in tutte le Piazze pubbliche e pubbliche vie. Il rispetto delle condizioni di lavoro e di accesso alle attività suddette, in conformità a quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli, statali e regionali, per il contenimento della diffusione del virus covid-19; stabilisce che nel caso di violazione del provvedimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell’art.7-bis del D.lgs n. 267/2000”.

 

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